Dal carcere preventivo all’espiazione anticipata
Oggi scade(va) la carcerazione preventiva per il religioso indagato per reati sessuali. Nel frattempo la novità. Resta in detenzione, con un nuovo regime
Di Andrea Manna
Il religioso 55enne, indagato per reati sessuali, ha chiesto e ottenuto il passaggio al nuovo regime detentivo, meno costrittivo. Il procedimento è a uno stadio avanzato. Immutate le ipotesi di reato.
Don Rolando Leo, il già cappellano del collegio Papio di Ascona indagato per reati sessuali, è in regime di espiazione anticipata della pena. La sua carcerazione preventiva scade(va) oggi, 15 novembre. Ma c’è una novità importante: il religioso, come anticipato ieri dal sito online della ‘Regione’, è nel frattempo passato, come detto, in regime di espiazione anticipata della pena. Don Leo resta comunque dietro le sbarre.
L’inchiesta prosegue Immutate le ipotesi di reato
L’inchiesta, coordinata dalla procuratrice pubblica Valentina Tuoni, prosegue. Immutate per il momento le ipotesi di reato a carico del religioso: atti sessuali con fanciulli, coazione sessuale, atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere e pornografia. Il procedimento penale non è ancora concluso ma è a uno stadio avanzato. Don Leo ha chiesto e ottenuto l’espiazione anticipata della pena, un regime detentivo meno costrittivo di quello della carcerazione preventiva. Il religioso, 55 anni, è stato arrestato il 7 agosto. Due mesi dopo scadeva la carcerazione preventiva. Il 14 ottobre il giudice dei provvedimenti coercitivi Paolo Bordoli, pronunciandosi sull’istanza di proroga avanzata dalla pp Tuoni, aveva fissato per oggi la scadenza del nuovo termine.
Così il Codice di procedura
È l’articolo 236 del Codice di procedura penale a disciplinare l’“esecuzione anticipata di pene e misure”. “Chi dirige il procedimento può autorizzare l’imputato a iniziare a scontare anticipatamente pene detentive o misure privative della libertà, sempre che lo stato del procedimento lo consenta e lo scopo della carcerazione preventiva o di sicurezza non vi si opponga”, afferma il primo capoverso. Il secondo: “Se è già stata promossa l’accusa, chi dirige il procedimento dà al pubblico ministero l’opportunità di pronunciarsi”. Il terzo: “La Confederazione e i Cantoni possono subordinare l’esecuzione anticipata di misure al consenso delle autorità d’esecuzione”. Quarto e ultimo capoverso: “Con l’entrata nello stabilimento d’esecuzione l’imputato inizia a scontare la pena o la misura; da quel momento sottostà al regime d’esecuzione”.
Chi è in espiazione anticipata può tuttavia chiedere in ogni momento la scarcerazione. Se il Ministero pubblico si oppone decide il giudice dei provvedimenti coercitivi.
Non solo cappellano del Papio, ma pure insegnante, alla testa in seno alla diocesi dell’Ufficio istruzione religiosa scolastica e assistente spirituale della Pastorale giovanile: erano diversi e importanti gli incarichi ricoperti dal sacerdote ora imputato. Quattro i mesi trascorsi dall’esposto alle competenti autorità, con conseguente avvio del procedimento penale, e l’arresto del religioso: circostanza che ha sollevato più di un interrogativo. Ex granconsigliere e ufficiale della Polizia cantonale, Giorgio Galusero aveva dichiarato: “Ci si è assunti un rischio enorme nel lasciare andare il religioso – sul quale erano già in corso degli accertamenti penali per presunti atti sessuali con fanciulli – con dei ragazzi all’estero, cioè con delle potenziali vittime. La trovo una cosa francamente incomprensibile”.
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2024-11-15T08:00:00.0000000Z
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