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Cambia la giurisprudenza in materia di obesità e Ai

La possibilità di curare un grave eccesso ponderale non preclude più il diritto a una rendita dell’assicurazione invalidità (Ai), ha stabilito il Tribunale federale (Tf) adeguando la propria giurisprudenza sul diritto alle prestazioni dell’Ai in caso di obesità. Tuttavia, le persone colpite devono sottoporsi a un trattamento ragionevolmente esigibile.

Nella fattispecie, una argoviese colpita da obesità di classe III (ossia lo stadio estremo di questa malattia che l’Organizzazione mondiale della sanità considera cronica e complessa) ha chiesto senza successo una rendita dell’Ai. In una sentenza dello scorso 22 ottobre pubblicata giovedì, la quarta Corte di diritto pubblico del Tf ha parzialmente accolto il ricorso della donna. I giudici indicano che in ogni caso per la ricorrente non è possibile raggiungere immediatamente il 100% della capacità lavorativa. L’Ufficio Ai del Canton Argovia dovrà quindi prendere una nuova decisione. La precedente giurisprudenza dei supremi giudici federali si basava sul presupposto che l’obesità grave potesse essere superata con la volontà. La malattia non era considerata dunque in linea di principio un’invalidità che dava diritto a una rendita. Era coperta dall’Ai solo se comportava disturbi fisici o psichici o se questi disturbi ne erano la causa.

ESTERO / SVIZZERA

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2024-11-22T08:00:00.0000000Z

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https://epaper.laregione.ch/article/281552296405201

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