Permessi di dimora, la prassi non cambia
Dopo la sentenza del Tribunale federale che ha sconfessato una decisione delle autorità cantonali, il governo risponde a un’interrogazione di Lepori (Ps)
Per la concessione e la revoca dei permessi di dimora, stando al governo, non è necessario che la prassi cambi. E questo nonostante una recente sentenza del Tribunale federale (Tf) che aveva sconfessato l’Amministrazione cantonale. Decisione che aveva spinto la deputata socialista Daria Lepori a rivolgere in un’interrogazione una raffica di domande al Consiglio di Stato, proprio per capire se – al netto di quanto sancito dal Tf – il Cantone avesse nel frattempo rivisto o previsto di rivedere le proprie direttive interne.
Le domande poste all’Esecutivo, lo ricordiamo, prendevano spunto dalla vicenda di una giovane mamma italiana di tre bimbi di Bellinzona residente in Ticino sin dall’età di sette anni. La donna, al termine di una lunga battaglia legale, l’ha spuntata sul Dipartimento delle istituzioni che voleva rimandarla in Italia, sul Consiglio di Stato che aveva respinto il ricorso di prima istanza e sul Tribunale amministrativo cantonale (Tram) che aveva confermato la decisione governativa. Chiara la lettura della situazione secondo il Tf: stando all’Alta corte le autorità ticinesi hanno leso sia l’articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo (Cedu), sia l’articolo 96 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (Lstr), che esigono la ponderazione degli interessi pubblici e privati e il rispetto del principio di proporzionalità. In base all’articolo 8 della Cedu, espulsioni sono possibili solo se “necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del Paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. L’articolo 96 della Lstr sancisce che “nell’esercizio del loro potere discrezionale, le autorità tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale nonché dell’integrazione dello straniero”. Insomma, redarguendo le autorità cantonali, il Tribunale federale di Losanna ha dato ragione alla donna che potrà dunque rimanere in Ticino con tanto di permesso di dimora rinnovato.
Tutto a posto, ma…
Eppure, per il governo questa sentenza “non ha esposto particolari carenze nei criteri e nelle procedure applicate nel nostro Cantone da parte dell’Autorità migratoria, né impone pertanto una revisione integrale o sostanziale delle disposizioni di servizio in uso presso l’Ufficio della migrazione, competente in materia di concessione e revoca dei permessi di dimora”. Di più. “Il Tribunale federale – osserva inoltre il Consiglio di Stato –, nei fatti non ha cassato le direttive a oggi in vigore presso l’Ufficio della migrazione, giacché esso si è espresso nel merito di un caso su cui l’Ufficio si è inizialmente pronunciato cinque anni fa, momento in cui, è bene ribadirlo, la situazione fattuale dell’interessata era differente rispetto a quella attuale, in particolare in relazione al percepimento delle prestazioni assistenziali”. Aggiunge ancora l’Esecutivo: “La sentenza in questione non deve nemmeno essere considerata una sentenza ‘di principio’, come dimostrato dal fatto che non ne è prevista la pubblicazione nella raccolta ufficiale. Non ci si deve conseguentemente attendere una modifica sostanziale delle direttive applicate dai servizi cantonali”.
Comunque sia, indica il governo, “conseguentemente alla sentenza in questione si procederà a un aggiornamento di strumenti e istruzioni, laddove necessario, al fine di accertarsi che la ponderazione tra interessi pubblici e privati, il nodo alla base dell’accoglimento del ricorso, venga eseguita mettendo l’accento sull’esplicita individuazione degli interessi pubblici, così da poter valutare se un provvedimento possa essere o meno adottato. Tale approccio – segnala il Consiglio di Stato – è già ampiamente adottato nell’attuale prassi amministrativa”. E ancora: “La prassi oggi applicata dall’Ufficio della migrazione, che è senz’altro più matura rispetto a cinque anni fa, già prende in considerazione in maniera più dettagliata i criteri dell’articolo 8 della Cedu e gli interessi pubblici effettivamente in gioco, paragonandoli agli interessi privati degli interessati”. A ogni modo, evidenzia il governo in ultima battuta, “alla luce di questa sentenza, sarà questione di valutare se quanto intrapreso negli ultimi anni sia sufficiente. Se necessario, il sistema potrà essere ulteriormente affinato”.
Chiesti altri chiarimenti
Alle domande di Lepori, si sono aggiunte negli scorsi giorni ulteriori osservazioni inoltrate all’Esecutivo dal leghista Alessandro Mazzoleni e condivise da alcuni deputati di Udc, Avanti con Ticino & Lavoro e dei Verdi liberali. A dare il La ai numerosi quesiti dei granconsiglieri, sempre la sentenza del Tf sulla vicenda della donna italiana. “Il Tf – scrivono – afferma esplicitamente che gli assegni familiari integrativi e di prima infanzia della Laps non sono aiuti sociali, bensì strumenti di politica familiare e pertanto non possono essere presi in considerazione per valutare la mancanza di indipendenza finanziaria. Il risultato concreto è che una persona che di fatto vive grazie al sostegno pubblico cantonale viene considerata ‘autosufficiente’ ai fini del rilascio del permesso, poiché gli strumenti principali di sostegno utilizzati in Ticino (assegni integrativi e di prima infanzia) non possono essere valutati negativamente nell’esame dell’indipendenza finanziaria”. E mettono in guardia: “Questa interpretazione, pur giuridicamente vincolante, genera un effetto che grava in modo diretto sulle finanze cantonali: la Confederazione impone di concedere permessi B anche laddove i beneficiari non sono economicamente indipendenti, con la conseguenza che il costo delle prestazioni sociali ricade integralmente sui contribuenti ticinesi, già oggi sotto forte pressione”. Ed è proprio nella direzione di capire quali conseguenze per le finanze cantonali e quali misure intende adottare il Consiglio di Stato che va la richiesta di chiarimento di Mazzoleni e cofirmatari.
CANTONE
it-ch
2026-01-16T08:00:00.0000000Z
2026-01-16T08:00:00.0000000Z
https://epaper.laregione.ch/article/281573772090034
Regiopress SA