laRegione

‘Più libertà di espressione’ ‘No, così meno militi’

Il governo ticinese contrario su tutta la linea all’abolizione della norma che punisce chi incita, pubblicamente e in generale, a disobbedienza o diserzione

di Andrea Manna e Giacomo Agosta

Nessun cambiamento legislativo: Bellinzona invoca lo statu quo. “Ci esprimiamo contro l’iniziativa parlamentare e chiediamo che l’articolo 276 capoverso 1 prima frase del Codice penale svizzero sia mantenuto nella sua formulazione attuale”. Perché “siamo convinti che la rinuncia al perseguimento (penale, ndr) delle istigazioni pubbliche a violare gli obblighi di servizio, a rifiutare l’adempimento delle proprie funzioni o a disertare contribuirebbe ad aggravare ulteriormente l’attuale carenza di personale dell’esercito: l’abrogazione della prima frase del 276 cpv. 1 rischierebbe quindi di compromettere ulteriormente la capacità operativa dell’esercito”. Così scrive il governo ticinese prendendo posizione sulla modifica della citata norma prospettata dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati. Posta in consultazione a livello federale dalla stessa commissione agli inizi di maggio, e fino al 27 di questo mese, la proposta di revisione deriva dall’iniziativa parlamentare depositata nel giugno 2021 dal senatore dei Verdi Mathias Zopfi.

Il 276 è uno di quegli articoli del Codice penale svizzero di cui il grande pubblico apprende l’esistenza solo quando, come in questo caso, sono interessati da possibili ritocchi. Del resto dal 1978 la norma in discussione è stata applicata una sola volta: la condanna risale al 2004. Eppure la revisione legislativa suggerita fa emergere due temi fondamentali: la libertà di espressione e la sicurezza nazionale. Nella fattispecie contrapposti. “L’articolo 276 – ricorda il Consiglio di Stato – punisce la provocazione e l’incitamento alla violazione degli obblighi militari. La Commissione (degli affari giuridici, ndr) propone ora di abrogare la prima frase del capoverso 1 dell’articolo 276, consentendo così ai civili, in tempo di pace, di incitare alla violazione degli obblighi militari senza incorrere in conseguenze penali. Secondo la commissione, tale modifica è giustificata dall’esigenza di ridurre le limitazioni alla libertà di espressione”. In altre parole, dall’esigenza di rafforzare tale libertà.

Come cambierebbe

Il vigente 276 afferma al primo capoverso che “Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio o alla diserzione”, così come “chiunque incita una persona obbligata al servizio militare a commettere un reato siffatto”, è punito “con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria”. Secondo capoverso: “La pena è una pena detentiva o pecuniaria se il colpevole ha provocato o incitato alla sedizione o al concerto per la sedizione” (quando più persone concertano una sedizione). La Commissione degli affari giuridici chiede, per quanto riguarda il primo capoverso, di cancellare la prima frase (“Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio o alla diserzione”) e di riformulare la seconda come segue: “Chiunque incita una persona obbligata al servizio militare alla disobbedienza a un ordine militare, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio o alla diserzione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria”. Insomma lo scopo della prospettata modifica legislativa, sostiene la Commissione nel proprio rapporto, è “di ridurre la limitazione della libertà di espressione prevista dalla disposizione” in vigore, “rinunciando in futuro a punire la semplice provocazione pubblica” – nonché generale/astratta – “alla disobbedienza”.

Ma il governo ticinese è categorico. Chiede di mantenere il 276 così com’è. Altrimenti, dice, si rischia di aggravare ancor di più l’odierna carenza di personale dell’Esercito, dovuta anche e soprattutto alla ‘concorrenza’ del servizio civile, introdotto nel 1996. “È pertanto indispensabile evitare che le persone soggette all’obbligo di prestare servizio possano essere pubblicamente incitate a sottrarsi ai propri doveri militari”, sottolinea il Consiglio di Stato. Non solo: “Riteniamo inoltre che la soppressione della prima frase dell’articolo 276 cpv. 1 del Codice penale comporti il rischio di favorire la diffusione della disinformazione nello spazio digitale”. Stando al Consiglio di Stato “verrebbe infatti meno la possibilità di perseguire penalmente campagne pubbliche volte a incoraggiare la violazione degli obblighi di servizio. In un’epoca caratterizzata da minacce ibride e da sofisticate operazioni di influenza condotte anche attraverso i mezzi digitali, tale modifica rischierebbe di creare condizioni favorevoli per campagne di disinformazione dirette a indebolire la disponibilità a prestare servizio”. Ergo: “Il mantenimento della disposizione nella sua formulazione attuale rappresenta pertanto anche uno strumento di tutela della resilienza del nostro Paese nei confronti delle attività di influenza e della disinformazione”.

Ma non è tutto. Annota Bellinzona: “La soppressione del riferimento al carattere pubblico contenuto nell’articolo 276 cpv. 1 rischia di creare incertezze interpretative in relazione al capoverso 2. Secondo il rapporto esplicativo (della Commissione, ndr), l’istigazione pubblica all’ammutinamento o alla sua preparazione dovrebbe infatti rimanere punibile in considerazione della particolare gravità di tali comportamenti. Tuttavia, eliminando dal capoverso 1 il riferimento all’istigazione pubblica, verrebbe meno il collegamento sistematico con il cpv. 2, che non contiene una menzione autonoma del carattere pubblico”. Questa modifica legislativa “potrebbe quindi generare difficoltà interpretative e creare lacune nell’applicazione pratica della disposizione”.

La Commissione: ‘Nessuna conseguenza per l’esercito’

La revisione legislativa confezionata dalla Commissione degli affari giuridici degli Stati è circoscritta all’articolo 276 del Codice penale. Nessun cambiamento, infatti, per il Codice penale militare come invece sollecitava l’iniziativa di Zopfi. Nonostante abbia optato per una versione ‘light’, la Commissione considera adempiuti gli obiettivi dell’iniziativa parlamentare: si rinuncia infatti a punire i civili che, in tempo di pace, provocano pubblicamente alla disobbedienza degli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio o alla diserzione. E nel rapporto l’organo parlamentare puntualizza: “Non riteniamo necessario spingersi a tal punto (perseguire penalmente per dichiarazioni pubbliche, ndr) per garantire la potenza dell’esercito”. Quest’ultima “è già garantita dal divieto di incitamento alla disobbedienza di una persona obbligata al servizio militare”.

Se la modifica legislativa andrà in porto, i civili, in tempo di pace, non dovranno dunque più temere un procedimento penale per loro affermazioni, pubbliche e di carattere generale, a disobbedire agli obblighi militari. “Risulterebbero – spiega la Commissione – ancora punibili unicamente: la provocazione pubblica alla sedizione o il concerto per la sedizione ai sensi dell’articolo 276 capoverso 2 del Codice penale; l’incitamento non pubblico di una persona obbligata al servizio militare”. E osserva: “In questo modo è estesa la libertà di espressione. Rimangono punibili le istigazioni concrete alla disobbedienza nonché le provocazioni pubbliche a commettere reati gravi”. Reati gravi.

CANTONE

it-ch

2026-08-11T07:00:00.0000000Z

2026-08-11T07:00:00.0000000Z

https://epaper.laregione.ch/article/281573772515532

Regiopress SA