Chiese e obbligo di denuncia, opera legislativa incompiuta
Il principio è già ancorato alla legge ma la norma per applicarlo è ancora in commissione parlamentare dopo la seconda lettura chiesta dal governo
Di Andrea Manna e Giacomo Agosta
Il principio è stato approvato dal parlamento lo scorso novembre, ma la norma per applicarlo è ancora in commissione dopo la seconda lettura chiesta dal Consiglio di Stato.
Al momento è un’opera incompiuta, cosa non rara nella politica nostrana. Sì, perché governo e Gran Consiglio per ora sono d’accordo solo sul principio, peraltro già inserito – lo è dal novembre 2025 in seguito all’ok parlamentare – nella legge cantonale sulla Chiesa cattolica e in quella sulla Chiesa evangelica riformata. Ovvero, l’obbligo di denuncia – da parte rispettivamente dell’Ordinario (fra i quali il vescovo e l’amministratore diocesano) e il presidente del Consiglio sinodale – per rendere più efficace la lotta ai reati sessuali commessi da religiosi. È sulle modalità di attuazione di quest’obbligo che Consiglio di Stato e parlamento sono su posizioni divergenti. Per il primo, la norma varata dal secondo avrebbe “una formulazione troppo generica e vaga che rischia di essere di difficile applicazione: questo andrebbe purtroppo a discapito principalmente delle vittime”. Così scrive il governo nelle osservazioni – diciannove pagine datate 28 gennaio – che ha trasmesso alla commissione granconsiliare ‘Costituzione e leggi’ dopo aver chiesto la cosiddetta seconda lettura in occasione della seduta parlamentare dello scorso 17 novembre, quando il Legislativo ha approvato all’unanimità il controprogetto messo a punto dalla commissione e quindi la norma che non convince il Consiglio di Stato. Il quale sollecita quindi il Gran Consiglio ad accogliere la norma contenuta nel messaggio governativo dell’aprile 2025, ritenendola, si afferma nel documento inviato alla ‘Costituzione e leggi’, “sufficientemente chiara e precisa per l’istituzione di un obbligo di denuncia applicabile, e supportata da norme simili previste nelle leggi federali e cantonali, oltre che dalla giurisprudenza del Tribunale federale”.
Riavvolgiamo il film. Il Consiglio di Stato proponeva – e propone – il seguente articolo di legge: L’Ordinario/Il presidente del Consiglio sinodale “è tenuto a denunciare alle autorità di perseguimento penale al più presto, ma al più tardi entro 30 giorni, ogni reato o sospetto di reato perseguibile d’ufficio contro l’integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne o di una persona incapace di discernimento a carico di un ecclesiastico, che constata o gli è segnalato”. Punto. Essenziale. Il Gran Consiglio ha dato luce verde all’articolo seguente: “L’Ordinario è tenuto a denunciare alle autorità di perseguimento penale al più presto, ma al più tardi entro 30 giorni ogni reato o l’esistenza di possibili indizi di reato perseguibili d’ufficio, che constata o gli sono segnalati a carico di un ecclesiastico per reati contro l’integrità fisica, psichica o sessuale commessi: a) su minorenni; b) su persone incapaci di discernimento o in rapporti di educazione, di fiducia, di lavoro o comunque di dipendenza oppure toccate da tali reati compiuti contro la loro volontà”. Secondo capoverso: “Coloro che sottostanno alla potestà dell’Ordinario diocesano sono tenuti a comunicare immediatamente a quest’ultimo circostanze di cui al capoverso 1. Lo stesso vale per coloro che sottostanno alla vigilanza di un altro Superiore ecclesiastico”. Di analogo tenore il nuovo articolo della legge sulla Chiesa evangelica riformata (al posto dell’Ordinario, “il presidente del Consiglio sinodale”).
Le differenze
Prima differenza: la norma elaborata dal governo parla di “sospetto di reato”, quella approvata dal Gran Consiglio di “indizi di reato”. Rileva fra l’altro il Consiglio di Stato: “L’Ordinario non deve necessariamente conoscere le distinzioni giuridiche che richiedono un’attenta valutazione da parte dei professionisti penali. Con il nuovo obbligo di denuncia è tenuto unicamente a segnalare quanto constatato di persona o appreso da terzi. È pertanto sufficiente che vi sia il ‘sospetto’ di reato per far scattare l’obbligo di denuncia: l’Ordinario ha l’obbligo di denunciare; sarà compito dell’autorità inquirente valutare e decidere se vi sono gli indizi rispettivamente gli estremi di reato”. In quest’ottica, aggiunge il governo, “l’Ordinario sarà tutelato da un’eventuale denuncia mendace ai sensi dell’articolo 303 Codice penale. Contrariamente a quanto affermato dalla commissione (‘Costituzione e leggi’, ndr) nel suo rapporto, l’Ordinario con la formulazione ‘sospetto di reato’ non rischia una denuncia mendace, poiché questa presuppone l’intenzionalità di chi sa di denunciare un innocente”.
Seconda differenza: l’ampliamento, chiesto dal Gran Consiglio, delle categorie di potenziali vittime per le quali è previsto l’obbligo di denuncia. Oltre a minorenni e persone incapaci di discernimento, come già previsto nel messaggio governativo, sono state aggiunte dalla commissione le persone “in rapporti di educazione, di fiducia, di lavoro o comunque di dipendenza oppure toccate da tali reati compiuti contro la volontà”. Un’estensione dell’obbligo anche a questi casi – motivata dalla ‘Costituzione e leggi’ con l’analogia all’articolo 193 del Codice penale, quello sullo ‘Sfruttamento delle stato di bisogno o di dipendenza’ – che riguardano vittime adulte capaci di discernimento. “La commissione liquida la motivazione su questa estensione in poche righe, senza esaminare le conseguenze che un obbligo di denuncia per determinati reati su vittime maggiorenni e capaci di discernimento e sul denunciante stesso comporta. La situazione – scrive il Consiglio di Stato – è infatti ben più complessa”. Ovvero: “Occorre tutelare la vittima adulta e capace di discernimento, pur riconoscendo che può trovarsi in una situazione di vulnerabilità per uno stato di bisogno o dipendenza, anche nella sua libertà di scelta. Vale a dire nella libertà di decidere essa stessa se denunciare o meno il reato subìto”. Che fare allora? Secondo il governo la norma proposta dalla commissione dovrebbe prevedere perlomeno che la denuncia sia sottoposta al consenso della vittima stessa. “Una persona adulta – prosegue l’Esecutivo – deve potersi confidare o chiedere conforto, per esempio all’Ordinario, senza che ciò faccia scattare automaticamente per quest’ultimo l’obbligo di denuncia”. Anche perché ci sarebbe un rischio concreto: “La vittima potrebbe essere dissuasa dal confidarsi o chiedere aiuto sapendo che poi verrebbe automaticamente sporta denuncia e probabilmente avviato un procedimento penale”. Insomma, “un obbligo di questo genere mette in difficoltà sia vittima che denunciante e potrebbe essere controproducente”. Motivo per cui, a detta del Consiglio di Stato, “l’obbligo di denuncia non deve estendersi a persone adulte capaci di discernimento”.
Terza differenza: anche qui si tratta di un’aggiunta decisa dal parlamento. Che ha esteso l’obbligo di denuncia a terze persone che sottostanno “alla potestà” all’Ordinario o alla “vigilanza” di “un altro Superiore ecclesiastico”. Rileva il governo: “La commissione (‘Costituzione e leggi’, ndr) non spiega purtroppo cosa essa intenda con la formulazione ‘coloro che sottostanno alla potestà dell’Ordinario diocesano’ e dunque non definisce la cerchia delle persone interessate da tale obbligo”. Ecco. E in seno alla commissione parlamentare che cosa sta succedendo? Il tema oltretutto è piuttosto importante. Ma bocche cucite. Al ‘traguardo’, ossia al ritorno del dossier in aula, manca ancora diversa strada: audizioni e, soprattutto, la convergenza di tutta la commissione su una soluzione condivisa tra chi vuole portare avanti il controprogetto nella sua versione originale e chi, invece, spinge per prendere in considerazione le valutazioni del governo. Per ora nessuno se la sente di prendere pubblicamente posizione.
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