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Illecite le misure nei confronti del ‘jihadista in sedia a rotelle’

Il Taf: nessun nuovo indizio di attività terroristica

Ats/sg

Le misure di polizia imposte nel giugno 2025 dall’Ufficio federale di polizia (Fedpol) nei confronti di un iracheno sostenitore dell’Isis sono state illecite. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo federale (Taf), rilevando l’assenza di nuovi e concreti indizi di attività terroristica da parte dell’uomo.

Osamah M., noto come ‘il jihadista in sedia a rotelle’, residente in Svizzera, era stato condannato nel 2017 dal Tribunale penale federale (Tpf) a 3 anni e 8 mesi di carcere per partecipazione allo Stato Islamico, sentenza poi confermata dal Tribunale federale (Tf). I giudici avevano ritenuto che nel 2014 l’uomo stesse pianificando un attentato terroristico in Europa, sulla base di scambi via Skype con il leader di un gruppo affiliato all’Isis. Dalla prima sentenza, numerose autorità e varie istanze si sono pronunciate sul caso e sulla pena da scontare.

Nel 2023 la Fedpol aveva disposto nei confronti del 39enne misure preventive (obbligo di presentarsi regolarmente in polizia, divieto di accedere a determinati territori, sorveglianza elettronica ecc.) volte a impedire possibili sue attività terroristiche in Svizzera. Nel 2024 e nel 2025 le misure erano state sospese, poiché l’uomo si trovava in detenzione in vista della sua espulsione in seguito a una decisione della Segreteria di Stato della migrazione.

Nel giugno del 2024, Fedpol aveva nuovamente imposto le misure, decisione impugnata dall’iracheno davanti al Taf. Tali misure preventive possono essere disposte nei confronti di persone considerate pericolose per un periodo di sei mesi, prorogabile una sola volta di altri sei. Un’ulteriore proroga è possibile per legge solo in presenza di “nuovi e concreti indizi di attività terroristica”. Indizi che il Taf non ha riscontrato nel caso in questione.

Stando alla Fedpol, l’uomo rappresentava un serio pericolo e avrebbe ricoperto un ruolo fondamentale nel proselitismo in Svizzera esercitando un’influenza significativa soprattutto sui giovani, favorendone la radicalizzazione. In particolare, l’iracheno aveva attirato l’attenzione delle autorità a causa delle sue attività in una moschea e dopo che il suo nome era apparso in una chat che riuniva ragazzi sospettati di aver pianificato reati terroristici e un omicidio ai danni di una persona ebrea.

Questi e altri elementi, secondo il tribunale, mancano di attualità: non dimostrano un coinvolgimento diretto in attività recenti da parte dell’uomo. Nella sentenza, che può essere impugnata davanti al Tf, il Taf ha comunque precisato che, in presenza di nuovi indizi, le misure potrebbero essere ripristinate. Un’altra procedura è pendente al Tribunale amministrativo federale: riguarda la possibilità o no di rinviare Osamah M. in Iraq, dove non è chiaro se correrebbe il rischio di subire tortura e persecuzione.

ESTERO / SVIZZERA

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2026-04-16T07:00:00.0000000Z

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