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Seggi vacanti, il governo propone un’eccezione di sei mesi

Per non ripetere quanto accaduto con Carobbio nel 2023

“Che ne sarà tra aprile e ottobre del seggio attualmente occupato in Consiglio degli Stati da Marina Carobbio se fosse eletta al posto dell’uscente Manuele Bertoli in Consiglio di Stato?”. È questa la domanda che forse più ha caratterizzato la campagna in vista delle elezioni cantonali del 2023. Da più parti infatti ci si interrogava sulle sorti di uno dei due posti riservati al Canton Ticino in seno alla Camera alta a Berna durante il mezzo anno, ovvero due sessioni di lavori parlamentari, che separa le votazioni cantonali da quelle federali. Carobbio è stata in effetti poi eletta in Consiglio di Stato il 2 aprile dello scorso anno, lasciando vacante per quel periodo il suo seggio a Berna. È anche nell’ottica di evitare il ripetersi di un tale scenario che il Consiglio di Stato ha approvato cinque messaggi governativi su altrettante modifiche del diritto elettorale. Proposte ora al vaglio del

Gran Consiglio. “Si tratta di proposte – si legge nel comunicato dell’Esecutivo cantonale – per adeguare alcune questioni puntuali del diritto elettorale come il momento dell’entrata in carica del Consiglio di Stato, l’introduzione di un’eccezione alle incompatibilità per carica dei membri del governo, la definizione dei casi di rinuncia a indire un’elezione complementare, l’introduzione di maggiore flessibilità nella fissazione della data del secondo turno di un’elezione con sistema maggioritario e la soppressione di divieto di elezioni e votazioni nei mesi di luglio e agosto”.

Incompatibilità della carica

“Il diritto costituzionale ticinese stabilisce l’incompatibilità della carica di membro del Consiglio di Stato con le cariche nelle altre autorità cantonali e nelle autorità federali e comunali”, premette il governo nel messaggio che mira a introdurre un’eccezione limitata nel tempo alle incompatibilità dei membri del Consiglio di Stato. E precisa: “L’articolo 54 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 indica in modo esplicito che i membri del Consiglio di Stato non possono essere contemporaneamente deputati al Gran Consiglio, magistrati dell’ordine giudiziario cantonale o federale, membri del Consiglio degli Stati o del Consiglio nazionale, né membri di un Municipio o di un Consiglio comunale. La norma è formulata in modo tale da non ammettere eccezioni”. Pur non menzionando esplicitamente Carobbio, nel messaggio è presente un chiaro riferimento alla vicenda: “Nella fase precedente all’elezione del 2 aprile 2023 del Consiglio di Stato – scrive il governo – è sorto un dibattito concernente il problema della possibile vacanza di un seggio del Cantone Ticino fino all’autunno 2023 quando termina la legislatura dell’Assemblea federale per il periodo 2019-2023. Infatti, in seguito alla candidatura al governo di una delle due persone rappresentanti il Cantone Ticino nel Consiglio degli Stati, ci si è confrontati con l’ipotesi che un seggio nel Consiglio degli Stati sarebbe divenuto vacante. L’ipotesi si è poi realizzata”.

La soluzione del Consiglio di Stato

In tal senso, viene rilevato, “in considerazione dell’importanza delle cariche e del loro impatto e tenendo conto dell’ampio dibattito sviluppatosi nei mesi scorsi, è opportuno disciplinare in modo chiaro il caso”. La soluzione presentata dal Consiglio di Stato consiste dunque “nell’introdurre un’eccezione al principio dell’incompatibilità delle cariche di membro del Consiglio di Stato e di deputato al Consiglio degli Stati”. In altri termini, “la medesima persona potrà occupare contemporaneamente entrambe le cariche”. Siccome l’eccezione all’incompatibilità “ha carattere straordinario”, illustra il governo, “va quindi limitata nel tempo”. La proposta è insomma“di fissare un periodo massimo di sei mesi dal momento in cui nasce formalmente l’incompatibilità, cioè dal momento dell’assunzione della carica incompatibile”. Il tutto nella direzione “di consentire al Cantone Ticino di essere rappresentato in modo completo al Consiglio degli Stati nella fase finale della legislatura federale o durante il periodo necessario a organizzare un’elezione complementare, nel caso in cui il deputato subentri nel Consiglio di Stato nel mezzo della legislatura federale”. E ribadisce: “L’eccezione deve però essere limitata nel tempo perché le due cariche non sono conciliabili per un periodo prolungato a causa del grande impegno che richiedono e del tempo che assorbono”.

CANTONE

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2024-12-17T08:00:00.0000000Z

2024-12-17T08:00:00.0000000Z

https://epaper.laregione.ch/article/281603836064387

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