Fotovoltaico all’inceneritore, si chiude la vertenza legale
L’Acr non impugnerà la sentenza emessa dal Tram che ha sancito la non conformità nella procedura di appalto per la posa dei pannelli fotovoltaici
Bacchettata dal Tram in merito alla procedura di appalto per la posa dei pannelli sulle facciate del termovalorizzatore, l’Azienda cantonale dei rifiuti non ricorrerà al Tribunale federale.
Non approderà al Tribunale federale il caso della posa degli impianti fotovoltaici sul termovalorizzatore di Giubiasco. Il direttore Claudio Broggini spiega a laRegione che l’Azienda cantonale dei rifiuti (Acr) non ricorrerà al Tribunale federale contro il giudizio del 12 febbraio scorso del Tribunale amministrativo cantonale. Giudizio che ha dato ragione a una ditta concorrente attiva nel settore delle energie rinnovabili, dichiarando illecita la procedura di assegnazione dell’Acr, tramite mandato diretto, delle commesse per la posa dei pannelli sulle facciate dell’edificio. La recente sentenza del Tram sconfessa la scelta dell’Acr del 14 settembre 2023 di suddividere l’assegnazione dei lavori, affidando a un’azienda l’incarico per un importo di 137mila franchi per la posa dei pannelli, mentre a una seconda ditta un appalto pari a 130mila franchi per l’installazione del necessario impianto di predisposizione fino al distributore fotovoltaico. Una procedura ritenuta illecita dal Tram, che sottolinea come le prestazioni affidate alla seconda azienda riguardassero la predisposizione alla posa dei pannelli di cui era stata incaricata l’altra ditta. “Le opere – si legge nella sentenza – sono pertanto strettamente correlate nella misura in cui dipendono necessariamente le une dalle altre”. E il committente, nella stima del valore di mercato, “non poteva pertanto che prenderle in considerazione nel loro insieme”. L’importo complessivo della delibera è dunque di 267mila franchi, “di gran lunga superiore a quello che permette l’aggiudicazione diretta per le commesse edili o artigianali” (in questi casi il totale della delibera non deve superare i 150mila franchi, ndr). Il committente, ha concluso il Tram, avrebbe pertanto dovuto indire un pubblico concorso.
‘Ma la decisione rimane opinabile’
«Abbiamo approfondito con i nostri legali la possibilità di impugnare la sentenza – afferma Broggini contattato dalla redazione –. La decisione del Tram appare oggettivamente opinabile, tuttavia sulla base della giurisprudenza e della dottrina resa in materia, la possibilità di ricorso in materia di appalti pubblici è data a condizioni parecchio restrittive (presupposto della “questione di diritto d’importanza fondamentale” e valore soglia), che nella fattispecie non sono date». L’Acr aveva formulato le sue osservazioni al Tram, affermando che la suddivisione dell’appalto è prassi ricorrente, volta ad aprire maggiormente il mercato, ritenuto che le autorizzazioni per l’esecuzione dei lavori sono diverse, così come le competenze. Alla luce della sentenza, l’azienda dovrà dunque approfondire su come procedere in futuro in situazioni simili.
Delibere non annullabili
La sentenza del Tram dichiara dunque illecite le delibere dell’Acr, che tuttavia rimangono di fatto valide e non vengono annullate come sollecitava il ricorso (di qui il suo parziale accoglimento). In caso di ricorso contro una procedura di aggiudicazione, si legge nella sentenza, se il contratto è già stato concluso, l’autorità adita si limita infatti “a constatare il carattere illegale della decisione”. Nel caso specifico, i lavori erano già cominciati prima dell’inoltro del ricorso, avvenuto oltre un anno dopo la delibera. Attualmente la posa dei pannelli è quasi terminata. Oltre dunque ad accertare la non conformità delle decisioni, la sentenza pone a carico del committente e di una delle aziende aggiudicatrici (l’altra non ha invece contestato il ricorso) unicamente le spese giudiziarie a carico della ditta ricorrente. Restano tuttavia possibili eventuali misure di competenza dell’Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche del Dipartimento del territorio, a cui è stata trasmessa la sentenza.
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