I giudici frenano le mire di Serravalle
Il Municipio chiedeva d’inserire nel Puc-Peip anche cinque alpeggi con edifici un tempo rurali, ma Tram e Tf hanno stabilito che i siti non rispettano i parametri
Di Marino Molinaro
Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti situati fuori zona edificabile: il Comune di Serravalle si è visto respingere dal Tribunale federale di Losanna il ricorso contrario all’esclusione di alcuni siti alpestri, e rispettivi rustici, dal Puc-Peip voluta dalle autorità cantonali oltre 15 anni fa. Decisione a lungo attesa, quella del Tf, visto che risale al 2010 la vertenza avviata dall’allora Comune di Malvaglia, confluito nel 2012 in quello di Serravalle a seguito dell’aggregazione. Ora la massima corte giudiziaria elvetica ha deciso che il Tribunale cantonale amministrativo (Tram) aveva agito correttamente nell’accogliere solo parzialmente il ricorso di Malvaglia, il quale inizialmente chiedeva di estendere il Puc-Peip anche a ulteriori 19 fra monti e alpeggi: Prou, Ciou, Prato di Cüm, Trusvalt, Sceru, Luzzone, Pozz, Quarnèi, Urbel, Prato Rotondo, Bolla, Giumello, Piotta, Bragnèi, Campione, Rotondo, Cusnich, Pulgabi e Caldözz. Nel 2023 il Tram aveva ritenuto di non includere nell’elenco alcuni siti, ordinando invece al Consiglio di Stato d’integrare Prou, Ciou, Prato di Cüm, Sceru, Bolla e Caldözz. Una decisione solo in parte gradita al nuovo Comune di Serravalle: affidatosi all’avvocato Patrick Gianola, nell’ultimo ricorso al Tf chiedeva d’includere nel perimetro PucPeip anche gli edifici situati a Quarnèi, Urbel, Giumello, Piotta e Pulgabi.
Una vera e propria deroga al divieto di ristrutturare
Dapprima un passo indietro. Quella comunicata recentemente da Losanna al Comune basso bleniese è una delle tante decisioni molto attese in Ticino da Comuni, Patriziati e privati visto che far rientrare nel Puc-Peip determinati territori ed edifici rurali ne consente la tutela e la possibilità di cambiare destinazione, convertendo i rustici in residenze secondarie abitabili grazie a interventi strutturali conservativi, anziché abbandonarli alla sparizione. Una vera e propria deroga al divieto di ristrutturazione in virtù del pregio paesaggistico e architettonico. Al di fuori del Puc-Peip il diritto svizzero impedisce invece trasformazioni a fini abitativi.
Il Puc-Peip votato nel 2010 dal Gran Consiglio disciplina in maniera organica e unitaria gli edifici rurali di valore storico-culturale e il territorio di loro pertinenza. Il suo scopo è assicurare la gestione e la protezione del territorio al di fuori delle zone edificabili, permettendo di mantenere e valorizzare edifici e impianti degni di protezione laddove essi costituiscono una componente essenziale del paesaggio tradizionale locale. In parole povere, consente la tutela e la possibilità di cambiare destinazione dei rustici interessati anziché abbandonarli alla sparizione.
Condizioni richieste e criteri d’esclusione
In linea generale il Puc-Pei stabilisce che “i paesaggi con edifici e impianti degni di protezione sono in particolare quelli caratterizzati dall’alternanza tra foreste e spazi aperti e da aree alpestri al di sotto dei 2’000 metri di quota, valorizzati dalla presenza di edifici rurali originali, ubicati fuori dalle zone edificabili in modo raggruppato o isolato”. Quattro i criteri di esclusione: il bosco ai sensi della legislazione federale, le superfici per l’avvicendamento colturale, le aree per attrezzature, impianti o funzioni di interesse nazionale, nonché le aree soggette a forti pericoli naturali accertati. Nei casi specifici il Tram aveva stabilito che la maggioranza degli edifici è diroccata e che difetta l’adempimento di un criterio di base previsto dal Piano direttore, poiché il paesaggio in parte sassoso rende poco percettibili alcuni edifici rustici, se non in scala ridotta. Paesaggio quindi non caratterizzato dall’alternanza tra foreste e spazi aperti, essendo le zone oltre il limite boschivo e, in ogni caso, al di sopra dei 2’000 metri di quota. In un caso, quello dell’Alpe Piotta, “l’esteso pendio sassoso alle pendici del quale si situano gli edifici in pietra, rende gli stessi poco percettibili, se non in scala ridotta”. Nel capo poi di Pulgabi (1’611 metri) la Corte cantonale aveva ritenuto la situazione edilizia non in linea con le aspettative del PucPeip, soprattutto dal profilo delle sistemazioni esterne, segnatamente in relazione alle pavimentazioni, a muri di sostegno, staccionate, tavoli e tettoie.
Parametro ritenuto fondamentale e basilare
Secondo il Tribunale federale, a torto il Comune contesta l’interpretazione fatta dal Tram dei criteri decisivi per escludere le zone dal Puc-Peip; inoltre nel ricorso “non dimostra che si sarebbe in presenza di un apprezzamento arbitrario delle prove”. In particolare le autorità locali sostenevano che sarebbe sbagliato basarsi su un solo criterio, quello dall’alternanza tra foresta e spazi aperti. “Ma tale criterio – scrive il Tf – costituisce uno dei presupposti principali. Fondandosi su questo parametro fondamentale e basilare, la cui assenza non è contestata dal Comune, il Tram non lo ha applicato in maniera insostenibile, e ancor meno ha valutato in modo arbitrario i requisiti espressamente richiesti dal Piano direttore”. La circostanza addotta dal Comune ricorrente che i siti sarebbero aree alpestri “non è infatti sufficiente per inserirle nel PucPeip”. Ritenuto infine ininfluente l’accenno municipale al fatto che la conservazione degli edifici in questione – nei quali l’attività agricola non è più presente, ma costituirebbe comunque una testimonianza della passata civiltà agricola tipica di un tempo – potrebbe essere garantita solo con il loro cambiamento di destinazione.
BELLINZONA E VALLI
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2026-01-27T08:00:00.0000000Z
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