Contributi di costruzione, vincono i cittadini ricorrenti
Opere di canalizzazione e depurazione acque a Contone
Il prelievo dei contributi di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione delle acque a Gambarogno (Contone) non s’aveva da fare. Lo ha stabilito il Tribunale di espropriazione dando ragione a una ventina di cittadini.
È una vittoria importante, quella ottenuta in tribunale dai contribuenti, tutti residenti allora nel Comune di Contone, oggi quartiere gambarognese. Il tenore della decisione emerge dalla sentenza, secondo cui un prelievo poteva essere effettuato soltanto in presenza di una valida decisione del Consiglio comunale sulla quota, come per altro richiesto dalla legge. Inoltre, il Tribunale di espropriazione ha sancito che il prospetto pubblicato a suo tempo dal Municipio era viziato da un errore procedurale e che il Piano generale di smaltimento delle acque (Pgs) deve essere aggiornato in modo riduttivo, eliminando le opere non più necessarie e confermando l’assenza di obblighi di allacciamento per gli edifici fuori zona edificabile. Non è tutto, perché prima di qualsiasi nuovo prelievo il Consiglio comunale dovrà aggiornare il Pgs e solo successivamente potrà essere fissata la quota di prelievo e calcolato il contributo definitivo.
Il Pgs era stato approvato nel 1993 dal Consiglio comunale di Contone, per un costo totale in opere di canalizzazione di oltre 8 milioni di franchi. Nel dicembre dello stesso anno era stato stanziato un ulteriore credito per il completamento delle canalizzazioni, con la decisione che l’80% della spesa sarebbe stato coperto da contributi di costruzione a carico dei proprietari. Una prima procedura di prelievo era stata avviata nel ’95 sulla base (provvisoria) del 3% del valore di stima dei fondi. Dopo l’aggregazione comunale e la creazione del Consorzio depurazione acque del Verbano, nel 2013 era stata proposta la riscossione dei contributi definitivi, poi non concretizzata, fino al 2022, quando il Municipio di Gambarogno aveva pubblicato un nuovo prospetto per il prelievo dei contributi provvisori, calcolati non più sul 3%, ma sul 2% del valore di stima dei fondi. I numerosi ricorrenti avevano contestato l’imposizione di un contributo provvisorio invece che definitivo; la mancanza di una decisione del Consiglio comunale riguardo alla quota di prelievo; la genericità e la composizione dei costi computati dal Municipio; e una disparità di trattamento rispetto ad altri ex Comuni della Subregione dove invece non erano previsti prelievi. Dal canto suo, il Municipio aveva difeso la correttezza della procedura e dei costi, sostenendo che la pianificazione non era ancora stata conclusa e che la quota dell’80% era stata indicata nei documenti finanziari. Ora, dunque, la decisione del Tribunale di espropriazione, contro cui il Municipio di Gambarogno ha deciso di non ricorrere, rendendo la sentenza definitiva.
LOCARNO E VALLI
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2026-05-04T07:00:00.0000000Z
2026-05-04T07:00:00.0000000Z
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