laRegione

‘La violenza sessuale non può essere provata’

Il 30enne del Mendrisiotto accusato di aver costretto la moglie ad avere rapporti, condannato a 18 mesi di carcere ma prosciolto dalle accuse principali

Di Sascha Cellina

La mancanza di prove e riscontri concreti, la linearità delle dichiarazioni dell’imputato e al contrario la non coerenza nel tempo dei racconti della vittima. Sono principalmente questi gli elementi che hanno spinto la corte delle Assise criminali di Locarno (presieduta dalla giudice

Monica Sartori-Lombardi) ad assolvere un 30enne italiano residente nel Mendrisiotto dai principali capi d’imputazione di cui era accusato, ossia violenza carnale e coazione sessuale ripetute nei confronti della moglie, limitandosi a condannarlo a 18 mesi di carcere (di cui 12 già scontati) per lesioni semplici (in particolare dei pugni al volto), vie di fatto e minacce (anche di morte) ripetute, nonché infrazione e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti. A ciò si aggiungono l’obbligo di seguire un trattamento psicoterapico ambulatoriale, mille franchi di multa e duemila da versare per torto morale alla vittima, ma non l’espulsione dalla Svizzera.

Una condanna dunque ben inferiore rispetto ai 7 anni di prigione (più 15 di espulsione) richiesti dalla procuratrice pubblica Valentina Tuoni – che ha già annunciato che presenterà appello –, secondo la quale il 30enne ha costretto, tra il 2023 e il 2025 in due località del Sopra e del Sottoceneri, la giovane moglie (con la quale ha vissuto una relazione turbolenta e avuto una figlia) a subire svariati rapporti sessuali contro la sua volontà. Nella sua arringa la pp aveva cercato di mettere in evidenza la credibilità e la coerenza («nei racconti e nel comportamento») della vittima – presente in aula durante tutto il processo e difesa dall’avvocato Carlo Borradori – e al contempo la non attendibilità dell’imputato (oltre al rischio di recidiva medio-alto).

La difesa, rappresentata dall’avvocata Luisa Polli, aveva invece puntato proprio sulla mancanza di prove («i riscontri oggettivi sono significativamente limitati e in particolare per i reati più gravi mancano elementi indipendenti capaci di corroborare le accuse»), auspicando la scarcerazione immediata dell’uomo, in prigione dal 19 giugno 2025.

Racconto della vittima non abbastanza lineare e preciso

«I fatti si situano nell’ambito di una relazione coniugale conflittuale e caratterizzata da frequenti litigi (anche violenti) e una vita di coppia difficile – ha premesso Sartori-Lombardi prima di leggere la sentenza –. Come nella maggior parte di questi casi, laddove non vi sono testimoni diretti, il fulcro del giudizio sono le dichiarazioni delle parti, suffragate da elementi esterni».

Entrando nello specifico della vicenda, «per quel che riguarda le violenze fisiche c’è una parziale concordanza in quanto raccontato dalle parti, con l’imputato che ha in parte riconosciuto le sue responsabilità. Sono invece opposte le versioni sugli ipotetici episodi di violenza carnale e coazione sessuale, che agli atti non hanno trovato alcun riscontro (ad esempio nella documentazione medica non risulta alcuna lesione riconducibile a un rapporto sessuale non consenziente)». Nello specifico, «all’imputato occorre riconoscere una costante linearità nel racconto dei fatti, si è sempre professato innocente (in relazione alle accuse più pesanti, ndr) e ha sempre negato di aver mai imposto un rapporto sessuale alla partner». La narrazione di quest’ultima per contro non è apparsa «sufficientemente lineare e coerente nel tempo per confermare l’ipotesi accusatoria, con gli episodi troppo poco circoscritti e dettagliati per quel che riguarda modalità, frequenza, collocazione temporale e soprattutto il modo in cui la vittima avrebbe espresso il rifiuto», aspetto quest’ultimo fondamentale per capire se il partner potesse effettivamente cogliere tale diniego. Considerando quindi che, secondo il principio “in dubio pro reo”, «un giudizio di colpevolezza può essere espresso solo in presenza di elementi fondati e certi, l’imputato va prosciolto dalle accuse di violenza carnale e coazione sessuale». Confermati invece come detto i reati ammessi dall’uomo (quindi non le tentate lesioni gravi), con una colpa che la corte ha ritenuto «di grado medio per la tipologia ma grave sotto l’aspetto soggettivo» nel caso delle lesioni semplici e medio-grave per le minacce. Da qui la condanna a un anno e mezzo di prigione, a cui vanno tolti i 12 mesi esatti già scontati preventivamente. In pratica, al più tardi tra sei mesi – appelli permettendo – sarà di nuovo in libertà. In Svizzera.

LOCARNO E VALLI

it-ch

2026-06-19T07:00:00.0000000Z

2026-06-19T07:00:00.0000000Z

https://epaper.laregione.ch/article/281672556649085

Regiopress SA