Incendio intenzionale al White, la condanna è definitiva
Il Tf di Losanna ha respinto il ricorso di Bruno Balmelli
Sono definitivi i 36 mesi di detenzione, di cui 24 sospesi per un periodo di prova di due anni, inflitti dalla Corte di appello e revisione penale (Carp) a Bruno Balmelli per incendio intenzionale al negozio di abbigliamento White di Lugano e la tentata truffa ai danni dell’assicurazione. Fatti che risalgono al febbraio 2021 e per i quali la Corte delle Assise criminali di Lugano aveva condannato l’imprenditore, 73enne al momento del processo che lo ha visto alla sbarra con altre quattro persone, a quattro anni di carcere da espiare. Pena, come detto, poi ridotta in Appello. Il sigillo arriva dal Tribunale federale (Tf) di Losanna: la sentenza del 19 gennaio, pubblicata ieri, definisce infatti “inammissibile” il ricorso, che è stato respinto. Balmelli e il suo legale, l’avvocato Ettore Item, chiedevano l’annullamento della sentenza e il rinvio dell’incarto alla Carp. Sarà ora compito del Giudice dei provvedimenti coercitivi stabilire come l’imprenditore dovrà scontare l’anno di prigione: considerata la sua età, non è da escludere l’applicazione di misure sostitutive.
Quattro distinti focolai
Le fiamme sono state appiccate nel tentativo di salvare il negozio dalla difficile situazione economica in cui versava. Come ricordato nella sentenza del Tf, era stato lo stesso imprenditore a parlare di queste difficoltà con uno dei suoi correi e della volontà di “far sparire la merce invenduta”. L’incendio, la cui “matrice dolosa è apparsa evidente già ai pompieri accorsi sul posto” è stato appiccato nella notte tra l’11 e il 12 febbraio 2021 al primo piano interrato della boutique. I successivi rilievi della polizia hanno evidenziato la “presenza di quattro distinti focolai, il rinvenimento di una tanica di benzina da 10 litri con ancora del liquido infiammabile al suo interno, due flaconi da un litro di bioetanolo e una mazza”. L’imprenditore ha denunciato all’assicurazione un avviso di sinistro di 1,9 milioni di franchi.
‘L’incendio da subito nei piani’
Nel suo ricorso, il noto imprenditore luganese ha contestato sia l’istigazione all’incendio intenzionale, ritenendo che “non sussisterebbero prove in merito al suo ruolo nella decisione di appiccare il fuoco”, sia la tentata truffa e in particolare “l’elemento costitutivo dell’inganno astuto”. Per quanto riguarda le fiamme, il Tf sottolinea che “se non ci fosse stata la richiesta del ricorrente” i correi, tra cui una persona molto vicina a Balmelli, “non si sarebbero adoperati per appiccare l’incendio alla boutique”. Basandosi sulle dichiarazioni degli altri partecipanti al reato, “la corte cantonale ha rilevato che l’incendio rientrava sin dall’inizio nei piani” dell’imprenditore. La Carp ha inoltre “rilevato una serie di elementi indicativi del fatto che il furto della merce non sia mai stato un’opzione”. A un correo è stato consegnato uno zaino “chiaramente insufficiente per eventualmente trafugare la merce e l’assenza di un sistema antifurto efficiente avrebbe reso illusorio il pagamento di un risarcimento milionario”.
‘Tralasciata l’ultima parte del piano’
Passando alla truffa, i giudici di Losanna ribadiscono quanto stabilito dalla Carp, ovvero l’operazione “complessa e strutturata” messa in atto. “Il piano prevedeva di inscenare uno scasso con conseguente incendio doloso: dopo aver reperito un esecutore materiale proveniente dall’estero e averlo fatto entrare in Svizzera aggirando le restrizioni alle frontiere imposte dalla pandemia di Covid-19, è stato organizzato un sopralluogo e sono state scattate delle fotografie per pianificare come entrare nel negozio, disattivare l’allarme, simulare lo scasso e dove appiccare il fuoco”. L’esecutore materiale si è però “allontanato dal negozio senza sfondare il vetro come pianificato perché spaventato dalla violenza e subitaneità delle fiamme”. Un imprevisto che ha portato a “tralasciare l’ultima parte del piano” ma che “non ha comportato l’interruzione del piano criminale”. Da qui la conclusione che “l’elemento oggettivo dell’inganno astuto deve essere ritenuto adempiuto e il reato di truffa realizzato allo stadio del tentativo”.
LUGANESE / MENDRISIOTTO
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2026-02-26T08:00:00.0000000Z
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