Confermati gli atti sessuali, l’iscrizione al Sis ‘va motivata’
Accolta solo parte del ricorso di un uomo del Luganese
Dal Tribunale federale (Tf) di Losanna arriva un punto fermo, almeno per quanto riguarda i reati principali, sulla vicenda giudiziaria che, nel 2023, ha portato alla sbarra un allora 48enne cittadino kosovaro residente nel Luganese accusato, e condannato dalle Assise criminali prima (a 20 mesi sospesi) e dalla Corte di Appello e revisione penale poi (a 27 mesi, di cui 21 sospesi), per atti sessuali con fanciulli, vittima il figlio all’epoca dei fatti minore di 16 anni. L’unico nodo ancora da sciogliere è quello dell’iscrizione della sua espulsione al Sistema informativo di Schengen (Sis). È questo l’unico punto accolto dai giudici di Losanna nel ricorso presentato dall’imputato, patrocinato dall’avvocato Anna Grümann. Insieme alla condanna, le due istanze di giudizio avevano stabilito l’espulsione dell’uomo per cinque anni dalla Svizzera e la segnalazione della misura nel Sis.
Su Schengen l’incarto torna alla Carp
Nella sentenza datata 18 febbraio, si legge che “la Carp non ha minimamente motivato la contestata segnalazione dell’espulsione al Sis, ma si è limitata a confermarla, riportandola nel dispositivo”. Alla Corte cantonale “sarebbe in particolare spettato esporre almeno brevemente le ragioni per cui, alla luce della gravità del reato in discussione e della valutazione individuale, la segnalazione nel Sis di divieto sarebbe proporzionata”. Per i giudici losannesi “il fatto che il ricorrente abbia impugnato, nella procedura di appello, il dispositivo relativo alla segnalazione nel Sis soltanto in relazione con la richiesta di rinunciare all’espulsione (e non abbia quindi espressamente chiesto di annullare la segnalazione anche nel caso in cui fosse confermata l’espulsione) non esimeva la Corte cantonale dall’esaminare e motivare esplicitamente l’adempimento dei presupposti per una segnalazione”. In assenza “di un accertamento completo”, questa parte di incarto “deve essere rinviata alla Corte cantonale” per essere completata.
‘Inammissibili’ gli altri punti
Il ricorso dell’uomo è invece stato respinto per le altre voci. L’Alta Corte federale ha definito “inammissibili” le contestazioni relative agli atti sessuali. “Anche quando aveva ammesso una parte degli abusi, l’uomo ha sminuito le sue responsabilità”, spiegano ancora i giudici. Confermata anche la violazione del dovere di assistenza o educazione. In merito all’espulsione, obbligatoria di fronte a reati di questo tipo, per il Tf “le patologie di cui soffre il ricorrente sono conosciute e comuni e possono essere prese a carico e trattate nelle strutture sanitarie kosovare”. Ritenuti “superati” i pareri dei medici curanti dell’uomo “sulla pretesa inadeguatezza del sistema sanitario kosovaro”.
LUGANESE / MENDRISIOTTO
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2026-03-13T07:00:00.0000000Z
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