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Broker in aula per ‘retrocessioni occulte’

Tra i suoi clienti c’erano famiglie come i Cordero di Montezemolo. Le perdite milionarie sono state causate dal crollo delle borse a inizio pandemia

Di Carlo Canonica

Un presunto raggiro milionario ai danni di clienti molto facoltosi. Di questo è accusato, alle Assise criminali di Lugano, un 53enne broker, fondatore di un gruppo specializzato nella consulenza su grandi patrimoni, che annovera tra i suoi clienti ricche famiglie italiane come i Cordero di Montezemolo. Nella prima giornata di dibattimento, davanti alla Corte presieduta da Monica Sartori-Lombardi e con giudici a latere Giovanna Canepa Meuli e Claudio Colombi, l’imputato difeso da Elio

Brunetti si è professato innocente rispetto al reato contestato dal procuratore pubblico (pp) Daniele Galliano: amministrazione infedele aggravata. Secondo il pp, il 53enne, in veste di dirigente di un fondo d’investimento lussemburghese e in qualità di amministratore unico di una società attiva nella consulenza finanziaria, fiscale e immobiliare, avrebbe percepito “retrocessioni occulte originate dalle fees regolarmente incassate”, causando un danno al patrimonio dei clienti di almeno 1,65 milioni di franchi. Tesi respinta dall’imputato, secondo cui tali incassi sarebbero invece «compensi per servizi realmente resi e non retrocessioni occulte», aggiungendo che non era lui a decidere sugli investimenti, ma si limitava a formulare proposte in base alle richieste dei clienti. Dopo la prima fase del processo, oggi ci sarà la requisitoria, gli interventi dei patrocinatori privati, e l’arringa difensiva di Brunetti.

Il decreto d’abbandono annullato

I fatti contestati risalgono al periodo tra il giugno 2017 e il 3 marzo 2020, in particolare tra Porza e Zugo. Dall’apertura dell’inchiesta, il procedimento ha conosciuto diversi decreti di abbandono, motivati dall’assenza di un nesso causale tra la perdita patrimoniale subita dagli investitori – quantificata dai patrocinatori degli accusatori privati, Emanuele

Verda e Filippo Ferrari, in circa 130 milioni di franchi – e un eventuale comportamento ingannevole dell’imputato. Le perdite sarebbero infatti riconducibili al contesto di mercato altamente volatile legato all’inizio della pandemia. Non condividendo questa impostazione, gli accusatori privati hanno impugnato tali decisioni davanti alla Corte dei reclami penali, che ha rinviato l’incarto al Ministero pubblico. Il pp ha quindi promosso l’atto d’accusa, senza tuttavia includere il reato di truffa e tralasciando alcuni aspetti ritenuti centrali dalle parti civili. In fase pregiudiziale, i legali Verda e Ferrari hanno definito l’atto d’accusa incompleto, sostenendo che esso si concentri soprattutto su un movente – le retrocessioni e i vantaggi economici dell’imputato – trascurando un elemento fondamentale: il rispetto, o la violazione, dei limiti previsti dal prospetto d’investimento. Secondo loro, aspetti quali l’eccessiva leva finanziaria, la concentrazione degli investimenti e la volatilità del prodotto non sono adeguatamente descritti, pur essendo determinanti per comprendere le perdite. Hanno quindi chiesto alla Corte di rinviare l’incarto al Ministero pubblico per completarlo. Richiesta però respinta: per la Corte, eventuali violazioni delle regole d’investimento possono essere esaminate nell’ambito dell’imputazione già formulata, senza necessità di modificarla formalmente. Anche le altre pregiudiziali – tra cui la congiunzione con procedimenti connessi, la correzione di presunti vizi formali, una diversa qualificazione giuridica dei fatti e l’assunzione di nuove prove – sono state respinte.

‘È il cliente che gestisce tutto’

Definito l’atto d’accusa «chiaro» e il procedimento «maturo per un giudizio», la Corte ha così aperto l’interrogatorio dell’imputato che si presentava ai clienti come consulente strategico con oltre 15 anni di esperienza, vantando anche competenze maturate come fisico al Cern di Ginevra. In aula ha dichiarato di ricoprire tuttora incarichi imprenditoriali e dirigenziali all’interno del gruppo e, nel merito delle accuse, ha ribadito la liceità dei compensi percepiti. Ha inoltre sottolineato che né lui né le società da lui amministrate disponevano di un potere decisionale autonomo sui patrimoni dei clienti: «Non potevamo muovere un solo franco», insistendo sul fatto che le scelte d’investimento spettavano sempre ai clienti, descritti come investitori esperti e consapevoli dei rischi. Centrale anche il tema del conflitto d’interessi: il 53enne ha ammesso di aver informato i clienti della propria riconducibilità al general partner del fondo, ma solo oralmente, riconoscendo che «con il senno di poi lo avrei messo per iscritto». Ha tuttavia negato che ciò configuri un comportamento illecito, sostenendo che, considerato il profilo degli investitori, tale informazione fosse evidente. Quanto alla strategia d’investimento, ha escluso l’esistenza di un approccio standardizzato, spiegando che «è il cliente che gestisce la strategia» e che ogni scelta veniva adattata alle specifiche esigenze. Il fondo al centro del dibattimento, ha aggiunto, si inseriva in un percorso di attività consolidato e aveva registrato risultati positivi fino allo scoppio della pandemia, evento che – a suo dire – ha provocato «un crollo mai visto», causando ingenti perdite sia ai clienti sia alle entità a lui riconducibili. Ha infine negato di aver mai firmato ordini d’investimento o di essersi sostituito agli organi di gestione, rivendicando un ruolo limitato alla consulenza e al supporto strategico.

LUGANESE / MENDRISIOTTO

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2026-05-07T07:00:00.0000000Z

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