Il Tribunale federale: il segreto dell’avvocato non è assoluto
Confermata trasmissione di atti sequestrati a difensore
Si tratta di una sentenza di principio destinata a far giurisprudenza. Il 1° settembre la II Corte di diritto penale del Tribunale federale (Tf) ha pubblicato la sentenza relativa a un avvocato luganese inquisito dal Ministero pubblico. Il legale è stato difensore di un imputato di un presunto traffico di droga. Nell’ambito dell’inchiesta gli inquirenti hanno poi rilevato, sulla base degli scambi di messaggi degli imputati come anche delle azioni di alcuni di essi prima del loro fermo (segnatamente dei tentativi di occultare denaro), che queste persone erano a conoscenza di informazioni disponibili unicamente a chi aveva accesso agli atti del procedimento. In altre parole, alcuni fra gli interessati dal procedimento erano a conoscenza in anticipo del fatto che sarebbero stati fermati, rispettivamente arrestati. Alcuni imputati dell’inchiesta per droga hanno dichiarato successivamente di essere stati informati sull’andamento dell’inchiesta da un giurista, dipendente dell’avvocato a cui si erano affidati per curare svariati interessi legali e al quale avevano anche esposto il loro coinvolgimento nel traffico, credendo che fosse un avvocato. Da lui sarebbero stati informati in merito ai nomi delle prossime persone che sarebbero state fermate dalla polizia, per poi avvisare a loro volta i loro conoscenti.
Il Ministero pubblico ha quindi aperto un procedimento penale nei confronti dell’avvocato e del suo dipendente per titolo di favoreggiamento, in subordine tentato favoreggiamento, riciclaggio di denaro e correità in subordine complicità in infrazione aggravata alla legge sugli stupefacenti. Perquisiti i locali dell’avvocato, quest’ultimo ha chiesto l’apposizione dei sigilli. Il giudice dei provvedimenti coercitivi (Gpc) Ares Bernasconi ha parzialmente accolto la domanda di dissigillamento presentata dalla Procura, provvedimento impugnato al Tf dall’avvocato. Con sentenza del 20 agosto i giudici di Mon Repos hanno parzialmente accolto il ricorso al fine di meglio stabilire le modalità di consultazione dei documenti da parte del pp Moreno Capella, che ha in mano l’inchiesta nei confronti del legale. Secondo il Tf, “da un’interpretazione conforme al diritto federale risulta che (…) il difensore coinvolto a sua volta quale imputato nello stesso contesto fattuale non può prevalersi del suo segreto professionale quale motivo ostativo al dissigillamento e al sequestro”. In merito al dissigillamento, per l’Alta Corte “il Gpc ha motivato in maniera sufficiente e convincente perché l’utilità potenziale della documentazione cartacea posta sotto sigillo (salvo alcune eccezioni) deve essere ammessa, rispettivamente perché in tale documentazione non sono presenti documenti manifestamente irrilevanti ai fini dell’inchiesta”. Il Tf ha ancora precisato che, contrariamente alle tesi dell’avvocato, tale documentazione risulta idonea a far progredire il procedimento penale nei suoi confronti e del suo giurista per favoreggiamento. La documentazione in questione potrebbe infatti permettere di verificare il momento in cui gli imputati hanno preso conoscenza dei verbali in cui venivano indicate le persone che in seguito sarebbero state fermate, l’eventuale flusso di informazioni tra l’avvocato e il suo dipendente, così come ulteriori dettagli circa il rapporto professionale tra i due.
Il Tf ha voluto comunque tenere conto delle “particolari circostanze del caso di specie”, proprio perché oggetto dell’istanza di dissigillamento è (tra l’altro) la documentazione cartacea inerente alla difesa da parte dell’avvocato in favore di un imputato per infrazione alla legge sugli stupefacenti. In tali casi, in caso di dissigillamento e di consegna al Ministero pubblico, sussisterebbe il rischio concreto che la documentazione venga a conoscenza (anche) del magistrato inquirente incaricato del procedimento penale del presunto traffico di droga. Spetterà quindi ancora al Gpc, dopo il rinvio della presente causa, prendere le misure necessarie. Secondo il Tf una tale misura potrebbe segnatamente essere quella di imporre al magistrato inquirente incaricato del procedimento penale a carico dell’avvocato e del suo giurista il divieto di far prendere conoscenza della documentazione dissigillata al magistrato inquirente incaricato del presunto traffico di droga, disponendo al contempo che la documentazione possa essere consultata negli uffici del Gpc.
LUGANESE / MENDRISIOTTO
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2026-09-03T07:00:00.0000000Z
2026-09-03T07:00:00.0000000Z
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