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Antenne, il Tf interviene sulla variante pianificatoria

Annullate le restrizioni per scuole, istituti e case anziani

A Balerna la presenza di antenne è da tempo indigesta, tra opposizioni e petizioni. In anni recenti, però, sono state tre fra le maggiori compagnie di telefonia mobile a sollevarsi. Il nodo del contendere? La variante di Piano regolatore (Pr) varata, con il nullaosta del Consiglio comunale, nel giugno del 2021, e decisa a mettere ordine sull’ubicazione degli impianti sul territorio locale. Regolamentazione che si è ispirata al ‘modello a cascata’ suggerito dal Cantone e che mira a tutelare in particolare le fasce più fragili della popolazione e alcuni siti sensibili, come scuole, istituti e case anziani. Oggi a fare da arbitro è giunta la sentenza del Tribunale federale (Tf ). Verdetto che accoglie, seppur parzialmente, le censure delle tre aziende. L’attenzione dell’Alta Corte si focalizza sul terzo grado di priorità, orientato a limitare la posa di infrastrutture in un raggio di 100 metri dalle strutture indicate. Disposizione che è stata annullata. Ora toccherà al Comune valutare se rivedere la disciplina. Prima di approdare a Losanna, in realtà, le ricorrenti, che a Balerna gestiscono undici impianti, hanno bussato alle due istanze cantonali, con alterne fortune. È l’ottobre del 2022 quando il Consiglio di Stato appone il suo sigillo sulla variante di Pr, ma al contempo recepisce una delle richieste degli operatori di telefonia mobile, intervenendo su una delle norme di applicazione e precisando meglio i contorni del perimetro nelle zone sensibili. Una concessione ritenuta insufficiente, tanto da appellarsi al Tribunale cantonale amministrativo, il quale però nel luglio del 2025 respinge in toto le argomentazioni delle compagnie. Ed è qui che scatta il nuovo ricorso al Tribunale federale, con cui si chiede di fare tabula rasa, anche della variante pianificatoria. Le ragioni? Si fa valere, come ripercorrono oggi i giudici federali, “la violazione della garanzia della proprietà, della libertà economica e della libertà d’informazione, del principio della buona fede e del principio della preminenza del diritto federale”.

Non tutte le rivendicazioni degli operatori hanno trovato, comunque, udienza. “Le critiche di natura essenzialmente appellatoria – come libertà d’informazione, garanzia della proprietà e libertà economica, ndr – sono inammissibili e non possono quindi essere vagliate nel merito”. Altra attenzione si è data alla preminenza del diritto federale e ancora una volta ci si è soffermati sul grado di priorità III. Stando alle ricorrenti le categorie sensibili – come bambini, anziani e ammalati – sarebbero già salvaguardate in modo esaustivo dal diritto federale sulla protezione dell’ambiente oltre che dall’Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti; evidenziando altresì il rischio di una sorta di disparità di trattamento nei confronti del resto della popolazione. In effetti, anche il Tf richiama Cantoni e Comuni al rispetto delle norme superiori; ricordando che “la regolamentazione è esaustiva e non lascia spazio al diritto comunale e cantonale”.

Per contro, si annota, “nell’ambito delle proprie competenze in materia di pianificazione del territorio ed edilizia, i Comuni e i Cantoni possono emanare misure pianificatorie e disposizioni edilizie anche con riferimento alle antenne per la telefonia mobile e possono quindi influire sulla loro ubicazione, purché siano rispettati i limiti derivanti dal diritto federale sulle telecomunicazioni e sulla protezione dell’ambiente”. E qui la Corte pone l’attenzione sulle zone abitative: è innanzitutto in quelle aree, si osserva, che “una limitazione delle antenne per la telefonia mobile costituisce un mezzo idoneo a salvaguardare il loro carattere e la loro attrattività, giacché in tali comparti la visione di simili impianti viene sovente percepita dai residenti quale minaccia, rispettivamente pregiudizio della qualità abitativa”.

LUGANESE / MENDRISIOTTO

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2026-03-31T07:00:00.0000000Z

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