Nessuna retrocessione occulta Assolto il ‘broker dei vip’
Il 53enne non è colpevole di amministrazione infedele
Di Carlo Canonica
Gli investitori sapevano chi percepiva le fees. Si è concluso con un proscioglimento il procedimento penale a carico del broker italiano 53enne, accusato di amministrazione infedele aggravata per la gestione degli investimenti di facoltosi clienti italiani, tra cui la famiglia Montezemolo. Secondo l’accusa, il 53enne avrebbe consigliato ai clienti di investire nel fondo lussemburghese Skew Base, ideato dal 53enne, percependo indirettamente delle ‘retrocessioni occulte’ attraverso le società svizzere Twinkle Capital e Leader Logic. L’atto d’accusa firmato dal procuratore pubblico Daniele Galliano non riguardava però le pesanti perdite registrate dagli investitori durante il crollo dei mercati del marzo 2020, quantificate in decine di milioni di euro nelle parallele procedure civili, bensì esclusivamente la presunta percezione indebita di circa 1,6 milioni di franchi derivanti dalle commissioni del fondo. Proprio questo punto è stato ricordato dalla presidente della Corte delle Assise Criminali di Lugano, Monica Sartori-Lombardi, in apertura della spiegazione della sentenza: «Oggetto dell’ipotesi accusatoria è unicamente l’indebita percezione di retrocessioni occulte da parte del 53enne, ma non l’asserita perdita di capitali» in quanto quest’ultimo è un tema che appartiene alle «procedure civili pendenti tra le medesime parti». La Corte ha quindi esaminato esclusivamente la fattispecie delineata negli atti d’accusa e non la perdita di capitale dei clienti del fondo.
La Corte: ‘Non era un gestore patrimoniale’
Nel leggere le motivazioni, Sartori-Lombardi ha definito il fascicolo «assai corposo e complesso», caratterizzato da «un’ampia istruttoria con rilevanza internazionale» e da numerose questioni civili e penali intrecciate. Il nodo centrale era stabilire se il 53enne potesse essere considerato un gestore patrimoniale e la risposta della Corte è stata negativa. La giudice ha evidenziato come il broker «non aveva alcun potere di disporre del patrimonio» dei clienti, «non aveva alcuna procura o diritto di firma» e poteva soltanto «proporre, spiegare, suggerire o supportare gli investitori». La decisione finale spettava infatti esclusivamente a questi ultimi.
La Corte ha inoltre ritenuto che nemmeno il fondo Skew Base fosse gestito dall’imputato e «gestito in maniera professionale, in piena conformità alle leggi» e «completamente indipendente e autonomo dall’imputato». Un altro elemento valorizzato dalla Corte riguarda il profilo degli investitori, definiti «professionali con un’importante esperienza in ambito finanziario», ricordando che avevano ricevuto la documentazione e le informazioni necessarie tramite il prospetto del fondo e che «decidevano autonomamente in merito agli investimenti prospettati». In questo contesto, secondo la Corte, «la proposta di investire in un fondo lecito, strutturato secondo il diritto lussemburghese, gestito in modo professionale» non configura una violazione dei doveri di diligenza e fedeltà.
La Corte ha poi affrontato il tema centrale delle presunte retrocessioni occulte, giungendo a conclusioni opposte rispetto a quelle sostenute dall’accusa. «Tutti i flussi di denaro sono risultati essere sorretti da regolari e validi contratti giuridici e i pagamenti risultano essere stati effettuati per delle prestazioni effettive». Un altro passaggio chiave riguarda la liceità del prospetto del fondo, ma per la Corte in quel documento veniva indicato «chiaramente che il 100% delle fees fosse destinato al general partner del fondo». Una circostanza che era «nota e accettata dagli investitori». Per questo motivo, ha aggiunto Sartori-Lombardi, «se poi parte di esse venisse destinata al pagamento di prestazioni stabilite contrattualmente, non è una questione che debba interessare agli investitori». Infine, la Corte ha accolto una delle principali tesi dell’avvocato del 53enne, Elio Brunetti, escludendo la legittimazione degli investitori a figurare come accusatori privati – rappresentati da Emanuele Verda e Filippo Ferrari –. «Un’eventuale perdita di valore delle quote dell’investitore costituirebbe soltanto un danno indiretto. Il soggetto direttamente leso sarebbe unicamente il fondo stesso, ma non il singolo investitore». Per questi motivi «non è data la legittimazione degli accusatori privati».
L’imputato: ‘Sono stati anni durissimi’
A seguito della sentenza, in un comunicato il 53enne ha voluto dire la sua ricordando che la decisione della Corte si inserisce in un quadro internazionale già favorevole all’imputato assolto. “Anche la High Court di Londra aveva infatti respinto integralmente le accuse mosse da Luca Cordero di Montezemolo, Matteo Cordero di Montezemolo e G.I. Globinvestment Ltd, comprese le ipotesi di frode”. Il broker dei Vip ha inoltre voluto esprimere un elogio alla Corte: “Per me e per la mia famiglia sono stati anni durissimi. La mia reputazione, il mio lavoro e le mie società sono stati profondamente colpiti da accuse che oggi non hanno retto al vaglio di una Corte autorevole e indipendente”.
LUGANESE / MENDRISIOTTO
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2026-06-18T07:00:00.0000000Z
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