laRegione

Atti sessuali con una 15enne Venti mesi a un 33enne

A processo un 33enne condannato per la violenza perpetrata su una quindicenne. Il giudice Bordoli: ‘Non è stato un caso di facile soluzione’

Di Sebastiano Storelli

L’uomo è stato condannato dalla Corte delle Assise criminali anche per violenza carnale e coazione sessuale. Metà della pena a beneficio della condizionale.

È stato condannato a venti mesi, dieci dei quali sospesi per un periodo di prova di tre anni, all’interdizione a vita dal lavoro a contatto con minorenni, alla proibizione di contattare in qualsiasi modo e di avvicinarsi alla vittima e all’espulsione dalla Svizzera per cinque anni, il 33enne colombiano ritenuto colpevole di atti sessuali con fanciulli, violenza carnale e coazione sessuale dalla Corte delle Assise criminali, presieduta dal giudice Paolo

Bordoli (giudici a latere Emilie Mordasini e Luca Zorzi). «Non è stato un caso di facile soluzione – ha affermato nel commento al dispositivo di sentenza il giudice Bordoli –. Le ipotesi di reato erano gravi e la Corte si è dovuta chinare su diversi aspetti che l’inchiesta non sempre aveva chiarito». Un dibattimento che è stato il prosieguo di quello iniziato il 13 marzo scorso e sospeso dalla Corte in attesa di un supplemento d’inchiesta che non ha però portato accusa e difesa a modificare le loro posizioni. La procuratrice pubblica Anna Fumagalli ha ribadito la richiesta di cinque anni di detenzione; la difesa dell’avvocato Maricia Dazzi, per contro, si è espressa a favore del proscioglimento integrale da tutte le accuse e, in subordine, ha caldeggiato una pena totalmente a beneficio della condizionale, in modo che l’imputato potesse essere rimesso immediatamente in libertà.

I fatti in questione sono relativi alla violenza perpetrata dal 33enne ai danni di una ragazza di 15 anni, lo scorso 25 agosto a Biasca. L’imputato, sostanzialmente, aveva ammesso quanto avvenuto, dichiarandosi però innocente per la violenza, in quanto non era a conoscenza dell’età della ragazza e quando lei aveva rifiutato il suo approccio, per quanto insistente ed esplicito, lui si era fermato. I due, incontratisi sul treno, erano finiti nell’appartamento di lui, a seguito della richiesta della giovane di poter utilizzare un tablet (aveva bisogno di telefonare e il suo cellulare era scarico). Lì, il 33enne si era lasciato andare ad approcci pesanti, con palpeggiamenti nelle parti intime e un tentativo di baciarla. Quando si era ribellata con un “non posso”, lui l’aveva lasciata e lei, sotto shock, si era rifugiata in un ristorante della zona, dove era stata soccorsa prima di avvisare le forze dell’ordine.

Fatti oggettivi

«Occorre cercare di basarsi sui fatti oggettivi – ha proseguito il giudice Bordoli –: il breve tempo di permanenza della vittima nell’appartamento dell’imputato (circa cinque minuti, ndr) e il fatto che quest’ultimo non ha cercato di nascondere le prove (si è fatto vedere in un chiosco con la ragazza, le ha dato accesso al suo mondo social, non si è sbarazzato della giacca abbandonata dalla giovane, ndr) sono riscontri oggettivi. Vi sono poi aspetti non contestati, in quanto confermati dall’imputato, in particolare su quanto è avvenuto nell’appartamento: i palpeggiamenti, il pene appoggiato sulla coscia della 15enne, la penetrazione con un dito. Azioni, queste, che entrano senza “se” e senza “ma” nella sfera degli atti sessuali con fanciulli».

Per quanto si trovasse sulle ginocchia del ragazzo, al primo palpeggiamento lei gli ha subito intimato un “lasciami”, «segno di un manifesto dissenso che l’imputato avrebbe dovuto cogliere. E in caso di dubbio sul reale significato di quella parola, si sarebbe comunque dovuto immediatamente fermare». Per la Corte, il 33enne ha agito per dolo eventuale. Non poteva, infatti «non nutrire dubbi sulla maggiore età sessuale della ragazza. E se dubbi ne ha avuti, li ha superati fregandosene». Tuttavia, le prime testimonianze rilasciate dalla vittima non sono incompatibili con la versione fornita dall’imputato: da qui i dubbi che hanno reso difficile la decisione della Corte. Il 33enne, d’altro canto, non è stato ritenuto un predatore sessuale: «Tra il voler far sesso (cosa che l’uomo ha candidamente ammesso, ndr) e l’essere un predatore ce ne passa», ha aggiunto il giudice.

Vittima in evidente stato di shock

Il supplemento d’inchiesta si è concentrato principalmente sugli interrogatori della madre della vittima e della signora che al ristorante aveva soccorso la ragazza. Interessante soprattutto quest’ultima testimonianza, secondo la quale la vittima si trovava in evidente stato di shock. La testimone ha inoltre aggiunto di aver immediatamente capito di avere a che fare con una ragazzina di 15 o 16 anni, dichiarazione che cozza con la versione dell’imputato, secondo il quale non era a conoscenza della reale età della giovane.

E l’avvocato Dazzi, nella sua arringa difensiva, si è a lungo soffermata proprio sul fatto che il 33enne non sapesse quale fosse l’età della vittima. «Se così non fosse e lui avesse comunque avuto l’intenzione di portarla a casa sua e con lei avere un rapporto sessuale, compiendo in tal modo un atto penalmente perseguibile, come si può pensare che si sarebbe fermato in un chiosco, dove era conosciuto, per acquistare una bibita, che gli avrebbe concesso l’utilizzo del suo tablet con tanto di dati d’accesso, lasciando così nella rete una traccia inequivocabile, o che si sarebbe dimenticato per due giorni sul divano la giacchetta che la ragazza si era tolta? Se fosse stato cosciente di aver commesso un reato, non avrebbe cercato di cancellare tutto quanto lo avrebbe potuto incriminare? Che vi sia stato un approccio è appurato, ma questo è senza dubbio stato inferiore a quanto indicato dalla ragazza». La procuratrice pubblica Anna Fumagalli, che aveva rinunciato a una nuova requisitoria, limitandosi a confermare quanto già sostenuto nel corso del primo dibattimento, ha però voluto replicare all’arringa, sottolineando come la difesa non abbia portato nulla di nuovo e si sia limitata a ripercorrere quanto già espresso lo scorso 13 marzo. Ha inoltre ribadito come «l’imputato non sia né un giovane, né uno sprovveduto e durante tutta la fase istruttoria abbia più volte mentito, a differenza della vittima, le cui dichiarazioni sono sempre risultate lineari».

PRIMA PAGINA

it-ch

2026-05-21T07:00:00.0000000Z

2026-05-21T07:00:00.0000000Z

https://epaper.laregione.ch/article/282308211748964

Regiopress SA